Il testo che chiamiamo Lettera ai giudici, e che spesso più o meno a proposito rileggiamo come un manifesto o, più propriamente, come un testamento della visione civile e religiosa di don Lorenzo Milani, è stata originariamente pubblicata, insieme con la Lettera ai cappellani militari, all’insaputa di Milani, in una edizione con il titolo non originale, L’obbedienza non è più una virtù, che Milani ha sconfessato ma che nel frattempo ha fatto breccia nella storia.
La Lettera ai giudici, datata 18 ottobre 1965, non nasce, infatti, come un testo pensato per la stampa, ma viene scritto nel contesto del processo penale che Lorenzo Milani stava subendo a Firenze, per apologia di reato (la renitenza alla leva) in concorso con Luca Pavolini, direttore di Rinascita, a seguito della pubblicazione della Lettera ai cappellani militari, in cui si difendevano le ragioni degli obiettori di coscienza, tacciati di ‘viltà’ da un comunicato di un gruppo di cappellani militari uscito sulla Nazione.
Il giudice Francesco Messina: “Un testo altissimo sul rapporto tra individuo e Stato“
A 60 anni di distanza abbiamo chiesto a Francesco Messina, giudice in servizio alla Corte d’appello di Lecce, ed esperto studioso milaniano, di aiutarci a capire che cosa comunichi quel testo a un magistrato che lo legga oggi.
Dottor Messina, prima di ragionare del contenuto, può spiegare che cosa è la cosiddetta Lettera ai giudici di don Lorenzo Milani?
«Tecnicamente la Lettera ai giudici è un atto processuale, più precisamente una memoria difensiva da parte dell’imputato che interloquisce con i giudici attraverso un atto scritto, anziché, come di solito avviene in aula, presentando a voce dichiarazioni spontanee. Don Lorenzo, malato da tempo (un tumore del sangue lo avrebbe portato alla morte il 26 giugno del 1967 a 44 anni, ndr.) non era in condizioni fisiche di partecipare direttamente al dibattimento di persona, per questo ha scelto la strada dell’atto scritto, ammessa dalla legge, che in questo diventa, nel contenuto, una riflessione complessiva sul processo: il suo tema è quella visione dei rapporti fra individui e fra persona e legge, che connota ogni riflessione autentica di tipo democratico. Sono convinto che la cosiddetta Lettera ai giudici sia uno dei passi più alti della cultura italiana sul tema del rapporto fra individuo e Stato, secondo la linea tratteggiata dai principi fondamentali della carta costituzionale».
Proprio perché arriva quando Milani sa che il suo tempo è corto, tendiamo a leggerla come un testamento o meglio come una lezione su come ci si comporta data agli allievi vivendo. Condivide questa lettura?
«Sì, perché Don Lorenzo non compie questa riflessione attraverso un percorso di tipo esclusivamente interiore, ma la connota culturalmente nel senso più ampio del termine: è noto che Don Lorenzo faceva studiare l’Apologia di Socrate a Barbiana, così come è noto che il suo approccio alla religione nel rapporto con la Chiesa non è mai stato meramente fideistico, nel senso di una adesione acritica, ma è stato sempre caratterizzato da riflessione di tipo critico. Vedo una connessione tra l’insegnamento socratico, che agisce nel porre continuamente domande e ottenere risposte, e quello di don Milani di pretendere dall’autorità risposte adeguate alla qualità altissima della dignità della persona umana che ritroviamo valore fondamentale nella Costituzione. D’altra canto, l’Apologia di Socrate descrive il comportamento del filosofo all’interno di un contesto in cui si mette anche il giudice davanti a una riflessione quanto mai pensosa innescata dalle domande del soggetto sottoposto al processo che poi giunge alla conclusione finale secondo cui la legge va comunque osservata. Ma quello su cui vorrei far porre l’attenzione è proprio l’approccio mentale e operativo al tempo stesso del cittadino verso l’autorità dello Stato. A mio avviso, in un contesto diverso, moderno e occidentale, don Milani attraverso la Lettera ripropone domande antichissime sul rapporto individuo-legge, che poi sono le stesse che ritroviamo nel Vangelo quando Gesù affronta il tema del sabato per la legge ebraica: il sabato è per l’uomo, non l’uomo per il sabato».
A quale conclusione giunge don Lorenzo Milani?
«Nella sua visione, che poi è quella evangelica, la legge non può mancare di rispetto alla dignità della persona, ma lui trasporta questo concetto in chiave civile e, soprattutto, costituzionale: sostiene il diritto di sciopero e di libera manifestazione del pensiero, in tutte le forme, ma è convinto che questa libertà debba esprimersi sempre all’interno dell’ordinamento. Anche quando sostiene un approccio critico alla legge e che bisogna battersi per cambiare quella ingiusta, don Lorenzo ritiene che lo si debba fare nei binari previsti dalla Carta costituzionale. Del resto, ogni volta che oggigiorno apriamo una riflessione sulla legittimità costituzionale di una legge che cosa facciamo se non esercitare una riflessione di tipo critico? Insomma, Lorenzo Milani non è un rivoluzionario, né un narcisista. Si muove nell’ambito delle regole: in un punto della Lettera fa notare di puntare a crescere dei buoni cittadini, non degli anarchici».
Che cosa comunica la Lettera ai giudici oggi al giudice contemporaneo, in un momento in cui la disobbedienza civile e il tema della responsabilità del singolo davanti all’ordine ingiusto in contesto militare sono argomenti presentissimi nel mondo?
«Sicuramente ispira una costante, sistematica, attenzione a guardare ai movimenti dell’anima, ma anche ai percorsi profondi della coscienza delle persone, e ciò in ogni processo che il giudice deve trattare, in ogni questione che viene posta la sua attenzione. Nei doverosi compiti del giudice non c’è nulla di automatico, non c’è nulla di scontato, non c’è nulla di già visto: all’interno di quelle che sono ovviamente le regole della giurisdizione, ci deve essere nel giudice anche la capacità di essere sempre coscienza critica, che non significa affatto essere coscienza anarchica. Al contrario, il giudice non deve dimenticare mai che l’interpretazione di ogni norma, insieme alla valutazione di ogni condotta, deve essere sempre costituzionalmente orientata. Questo secondo me è decisivo: tanti fatti che accadono oggi risentono anche del pericolo che il giudice possa, da una parte, condurre una attività di burocratica osservanza della legge, dall’altra assecondare il cosiddetto “sentimento popolare”. Questo non è assolutamente consentito dalla Costituzione. Ogni vita, ogni situazione va valutata singolarmente all’interno di quella che è stata l’esperienza umana migliore, non di quella immediata di quel momento, ma intesa nel senso più ampio, di lungo periodo, con riferimento anche alle precedenti generazioni».
Nei giorni scorsi durante parlando di Costituzione dei poveri don Virginio Colmegna, Gustavo Zagrebelsky ha sostenuto che le parole della Lettera una professoressa in cui si dice che non è giustizia far parti eguali tra diseguali nella scuola possono funzionare anche nel contesto giurisdizionale. Condivide?
«Nella funzione del giudice, negli spazi che lo consentono, la capacità valutazione deve essere una costante: si pensi alla valutazione dei comportamenti per decidere l’entità della pena, tra il minimo e il massimo previsti dal codice. Per esempio, si deve essere attenti nella concessione o meno delle attenuanti generiche, a valutare le singole condizioni della persona, il contesto in cui il soggetto ha agito. Si pensi a tutta la problematica dello stato di necessità oppure della legittima difesa: vanno valutate le condizioni di partenza che hanno portato il soggetto a una determinata condotta. Il giudice deve necessariamente rifuggire dagli automatismi, ma anche da tutto ciò che può essere pura emozione della collettività. Non deve vivere nella torre d’avorio, deve essere attento a quello che è il sentimento collettivo, inteso come il sentimento maturato “nel tempo” da una comunità pensante, che riflette. Non deve adeguarsi all’emotività momentanea che porta ad agire irrazionalmente: una collettività agisce correttamente quando si pone come soggetto pensante».
Si sente l’eco delle parole dell’ex allievo di don Milani, Edoardo Martinelli, che ripete spesso che, soprattutto nell’ultimo periodo quando i ragazzi erano più grandi, Barbiana era una comunità pensante.
«Non conoscevo queste parole, ma mi pare significativo che si sia giunti alla stessa conclusione persino, alla stessa espressione».
Com’è andato a finire il processo
Il processo di primo grado per incitamento alla diserzione e vilipendio delle Forze Armate si concluse il 15 febbraio 1966: don Milani, autore della Lettera ai cappellani militari, e il suo coimputato, Luca Pavolini, direttore di Rinascita che la pubblicò furono assolti con formula piena, “perché il fatto non costituisce reato”. Nel processo di appello il Pubblico Ministero all’udienza del 28 ottobre 1967 chiese per Don Milani, anche se morto, la condanna a 4 anni di reclusione, ma la Corte di Appello di Roma, correttamente, dichiarò di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato si era estinto per morte del reo. Luca Pavolini fu invece condannato in Appello, ma poi la Cassazione dichiarò il reato estinto per intervenuta amnistia.
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