NOTE A MARGINE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE, DI ROBERTO SAVINO

Noi Avvocate ed Avvocati per la Costituzione, con riferimento alla quinta riforma della legge elettorale in 33 anni (dopo quelle del 1993-Mattarella, del 2005-Calderoli, del 2015-Renzi, del 2017-Rosato) in discussione al Parlamento, riteniamo doveroso, nel solco della lotta per la difesa ed attuazione della Costituzione, che ci ha visti impegnati nel recente referendum sulla giustizia, segnalare una vera e propria emergenza democratica, con il concreto pericolo di alterazione dell’equilibrio dei poteri e di violazione dei princìpi costituzionali sulla rappresentanza e sull’uguaglianza del voto dei cittadini, derivante dall’eventuale approvazione di questa legge (c.d. Stabilicum).

In tal senso condividiamo pienamente l’allarme democratico lanciato di recente da 158 costituzionalisti italiani su tale proposta di legge, che ha un’elevata valenza costituzionale, in quanto “incide direttamente sul rapporto tra corpo elettorale e Parlamento, sull’eguaglianza del voto e sull’equilibrio complessivo della forma di governo”.

Innanzitutto riteniamo che il problema principale in materia elettorale sia quello di rendere concreta la rappresentanza politica e di contrastare il sempre più incalzante e preoccupante astensionismo da parte dei cittadini evidenziato dalle ultime competizioni elettorali: le leggi elettorali nazionali hanno come propria ratio quella di eleggere e scegliere in modo effettivo i rappresentanti dei cittadini nel Parlamento, il quale ha una sua centralità nel disegno costituzionale (oggi sempre più messa in discussione dal Governo con l’abuso dei decreti-legge e dal ricorso al voto di fiducia) e che è il luogo principe, in cui si esercita la sovranità popolare attraverso il confronto, e non già quella di eleggere i governanti e tanto meno quella di nominare un capo (diceva Kelsen che in democrazia non esistono capi).

Né tanto meno la sua funzione principale è quella di garantire la stabilità del governo, che è al contrario rimessa agli indirizzi politici coerenti, che vengono definiti nel Parlamento.

Fatta questa premessa, segnaliamo in sintesi i possibili profili di incostituzionalità di tale riforma, soprattutto se teniamo a mente i due importanti arresti della Consulta con le pronunzie nn. 1/2014 e 35/2017.

1. In primo luogo, appare irragionevole l’abnorme premio di maggioranza e governabilità fissato nella misura del 42% per la coalizione o partito, che raggiunge tale soglia (70 seggi alla Camera e 35 al Senato). Se nessuno raggiunge tale soglia scatta il meccanismo proporzionale puro.

Se con riferimento alla legge del 1953, che prevedeva la soglia del 50%, si parlò a ragione di legge-truffa, a fortiori oggi la previsione del 42% si appalesa fraudolenta, soprattutto perché finisce per formare maggioranze, che incidono sui meccanismi di garanzia inerenti all’elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Consulta. Essa appare altresì incompatibile con il meccanismo del bicameralismo previsto dalla Costituzione.

2. In secondo luogo, in contrasto con l’art. 92 della Costituzione (che disciplina le prerogative del Presidente della Repubblica, fra cui quella di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri), viene prevista l’indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio nel programma della coalizione: indicazione (un vero e proprio premierato di fatto), che costituisce un palese condizionamento verso il Presidente della Repubblica, considerando vieppiù il fatto che con il premio l’indicazione proverrebbe da una notevole maggioranza.

3. In terzo luogo, vengono aboliti i collegi uninominali dell’attuale legge a favore dell’aggiudicazione di tutti i seggi attraverso liste bloccate, le quali raddoppiano, in quanto a quelle a livello circoscrizionale (6 candidati alla Camera, 4-5 al Senato) si aggiungono i “listoni” bloccati a livello nazionale, da cui saranno attinti i 105 parlamentari “invisibili” per i cittadini (70 deputati e 35 senatori), che saranno eletti in virtù del premio, peraltro anche a detrimento degli eletti a livello circoscrizionale. Le liste bloccate sono poi aggravate dalle pluricandidature in vari collegi.

Ciò impedisce agli elettori di valutare la qualità dei singoli candidati e loro attitudine ad esercitare la loro funzione con disciplina ed onore, come previsto dall’art. 54 della Costituzione.

4. In quarto luogo, la riforma esclude gli italiani del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta dal calcolo nazionale, ai fini dell’aggiudicazione del premio di maggioranza, considerandoli pertanto italiani di serie B, con palese ed irragionevole violazione del principio costituzionale di uguaglianza del voto ex art. 48 della Costituzione.

5. In quinto luogo, sono escluse le preferenze, le quali (in disparte alcuni pericoli relativi all’inflazione delle spese elettorali ed alle eventuali ingerenze esterne sul voto; pericoli che possono essere evitati tramite rigorosi controlli a monte) possono restituire un po’ di potere effettivo di scelta da parte degli elettori dei propri rappresentanti.

Il voto di preferenza non si trova scritto in Costituzione, ma la nostra legge fondamentale garantisce senza ombra di dubbio l’effettiva capacità degli elettori di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti.

In conclusione la Costituzione vive se noi la facciamo vivere: per questo di fronte a questa emergenza democratica, da un canto, riteniamo che sia necessaria una forte mobilitazione della società civile e delle associazioni, che in concorso con i partiti, come avvenuto in occasione del referendum sulla giustizia, difenda i princìpi costituzionali ed arresti questa deriva.

Dall’altro, ove la riforma fosse approvata, auspichiamo che possano intervenire celermente i custodi della Costituzione, pur nella consapevolezza dei limiti costituzionali del loro intervento.

Infatti, per un verso, il Presidente della Repubblica non può essere coinvolto direttamente nella contesa politica.

Per altro verso, se la Consulta fosse investita dell’esame della legge prima delle elezioni (come avvenuto con la sentenza n. 35/2017) non potrebbe comunque eliminare per intero la legge, ma dovrà consentire con un intervento manipolativo la conservazione di una parte idonea a renderla immediatamente applicabile. Fermo restando che, secondo la Corte costituzionale, ciò che rileva nello scrutinio di costituzionalità della legge elettorale è “il grado di distorsione in concreto prodotta” (sentenze nn. 15 e 16 del 2008); distorsione sicuramente assai evidente nella legge in discussione.

* Socio CuF, Bari

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