La redazione del periodico e del sito web Cercasi un fine, avvalendosi di competenti giuristi, ha preparato la presente pagina esplicativa sul Referendum costituzionale sulla giustizia 2026 e il relativo quesito confermativo. Il referendum sulla giustizia riguarda aspetti significativi del sistema giudiziario e del suo funzionamento, incidendo su profili che attengono al rapporto tra cittadini e istituzioni, all’organizzazione della giurisdizione e alle garanzie previste dall’ordinamento. Tutto questo cerchiamo di spiegare nelle NOTE che seguono, corredate da alcune domande finali.
Saremo chiamati ad esprimerci sulla Riforma con un referendum confermativo. Esso è previsto dall’articolo 138 della Costituzione ed è un referendum costituzionale, volto a confermare o respingere una legge di revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento; quindi, consente a noi cittadini di pronunciarsi sull’entrata in vigore di una modifica costituzionale (con il SI) oppure di respingerla (con il NO). La validità del referendum non dipende dal numero dei votanti, ma esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Nota bene la scheda presenta alcune abbreviazioni:
Csm: Consiglio Superiore della Magistratura
PM: Pubblico Ministero, ovvero il magistrato che rappresenta l’accusa nei processi penali
2 Febbraio 2026
NOTA N. 1 – IL QUESITO
Il nuovo testo del quesito referendario è il seguente, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 31 del 7.2.2026:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo
“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Si tratta in particolare degli articoli 87 (poteri del presidente della Repubblica in qualità di presidente del Csm), 102 (funzione giurisdizionale), 104 (autogoverno della magistratura – Csm), 105 (compiti del Csm), 106 (nomina di Consiglieri della Corte di cassazione), 107 (distinzione delle funzioni tra giudicante e requirente), 110 (funzione di organizzazione del servizio Giustizia da parte del ministero della Giustizia).
NOTA N. 2 – ART.87
Modifica all’articolo 87 della Costituzione
- All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». Si tratta della norma che prevede che la presidenza del CSM spetti al Presidente della Repubblica. Ora si prevede che egli presiederà i DUE CSM, dei giudici e dei PM. Si tratta di una modifica conseguente a quelle prù importanti di cui si parlerà più avanti.
NOTA N. 3 – ART. 102
Modifica all’articolo 102 della Costituzione
- All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Quindi, il nuovo testo sarà: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Si tratta di una modifica conseguente a quelle di cui parliamo più avanti.
NOTA N. 4 – art. 104
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
Il secondo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione istituisce due nuovi organi di autogoverno della magistratura, rispettivamente, giudicante e requirente: il Consiglio superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio superiore della Magistratura requirente. Spetterebbe sempre al presidente della Repubblica la presidenza di entrambi i nuovi organi.
| Testo attuale della Costituzione | Testo modificato dalla riforma da approvare |
| Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirentesono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Sono pertanto istituiti due Csm distinti e sperati, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici.
Nel dettaglio:
- rimarrebbero invariati i componenti di diritto, ossia coloro che per funzione faranno sempre parte dell’organo (si tratta del presidente e del procuratore generale della Corte di Cassazione);
- così come rimarrebbe invariata la proporzione numerica tra componenti “laici” (sono giuristi votati dal Parlamento) e componenti “togati” (sono magistrati votati dagli stessi colleghi).
- Ciò che cambia radicalmente sarebbe il metodo di sceltaperché viene introdotto un innovativo sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Csm, ma soprattutto è evidente la differenza tra il sorteggio dei “laici” e quello dei magistrati.
Il meccanismo è il seguente:
- I componenti laici (un terzo) sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. È il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, a stabilire l’elenco da cui attingere il sorteggio;
- I componenti togati (due terzi) sono estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti; in questo caso si tratta di sorteggio secco, cioè tra tutti i magistrati in servizio.
La differenza tra i due tipi di sorteggio è sostanziale.
La norma, inoltre, non individua l’organo a cui attribuire il potere di sorteggio. Anche in questo caso, la disposizione costituzionale rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare (attualmente “l’unico” Csm è formato da 33 componenti, 3 di diritto, 20 togati e 10 laici).
I due nuovi Csm avrebbero le stesse competenze dell’attuale, ma ne perderebbe una fondamentale: quella disciplinare. Questo potere disciplinare passerebbe infatti all’Alta Corte disciplinare.
NOTA N. 5 – art. 105
Modifica dell’art. 105 della Costituzione
| Testo attuale della Costituzione | Testo modificato dalla riforma |
| Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». |
L’Alta Corte è composta, secondo la legge costituzionale, da 15 componenti, di cui:
- 3 nominati dal presidente della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;
- 3 estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune (con quale maggioranza non si sa);
- 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;
- 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
L’aspetto più rilevante è che le sentenze sul comportamento dei magistrati adottate in prima istanza dall’Alta Corte sono impugnabili sia per questioni di merito (il caso specifico) che di legittimità (ragioni tecnico-giuridiche) soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, salvo che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
Anche in questo ambito, sarà una futura legge ordinaria a determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare.
Alcune domande importanti sulla riforma, caso mai fosse approvata:
- Cambia il processo penale? NO
- Cambia il processo civile? NO
- Rende più rapidi i processi o le indagini? NO
- Diminuisce i costi della giustizia? NO
- Incide sulla autonomia della magistratura? SI’
- Perché incide sull’autonomia della magistratura? —- a)Perché i pubblici ministeri saranno più facilmente assoggettabili al controllo politico del ministro e quindi del governo. E se sarà così, anche i giudici lo saranno, perché giudicano solo i fatti portati in giudizio dalle procure, cioè dai PM. —- b) La proporzione numerica dei CSM non cambia. Ciò che cambia è il meccanismo di scelta dei componenti. I componenti laici (cioè scelti dal Parlamento), saranno estratti a sorte da una lista preparata dal parlamento stesso (come prevederà una legge ordinaria) e quindi costituiranno una élite, molto probabilmente, con elementi di compattezza, chiara connotazione politica, precise scelte strategiche. Invece i magistrati (PM e giudici) provenendo da un sorteggio, che attinge all’intero elenco dei magistrati in servizio (più di 9500), costituiranno un gruppo del tutto eterogeneo per età, competenze ed esperienze. Chi è legittimamente eletto esprime la forza di un mandato che si poggia sulla volontà dei suoi elettori che riconoscono qualità umane, morali e professionali nel candidato e condividono il suo programma. Chi è sorteggiato lo è per una pura casualità e non rappresenta nessuno se non se stesso. Tutto ciò costituisce un ulteriore tradimento dello spirito e della lettera della Costituzione.
- I sostenitori dei SI’ dicono che non è esatto dire che il vero scopo del referendum è assoggettare la magistratura ad un più penetrante controllo politico.
In realtà, le dichiarazioni di molti esponenti politici rivelano il vero scopo del referendum:
- Il ministro Nordio, in un suo libro, afferma[1]: “Trovo addirittura ingenuo l’atteggiamento dell’opposizione poiché è presumibile che prima o poi l’onere del governo spetti a loro; è abbastanza singolare che per raccattare qualche consenso oggi compromettano la propria libertà di azione domani”.
- Il ministro Tajani ha affermato[2] : “La riforma della giustizia tocca il cittadino nella sua identità… Non basta la separazione delle carriere, non basta la riforma del Csm, serve completare penso anche ad aprire un dibattito se è giusto o meno continuare a conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei magistrati”. Quindi il referendum non serve a quello che dicono i vari esponenti politici (cioè sulle correnti nella magistratura, la politicizzazione della magistratura, ecc), ma ad assoggettare la magistratura al governo. Infatti, dire che la polizia giudiziaria deve essere sottratta alla magistratura inquirente, equivale a dire che deve fare solo quello che decidono i loro superiori, primo fra tutti il ministro dell’Interno e, di conseguenza il governo.
- La Presidente Meloni ha dichiarato che “La riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un’occasione storica per avere una giustizia più efficiente e più giusta”[3]:
[1] C. NORDIO, Una nuova giustizia, Guerini e associati, Milano 2026.
[2] https://youtu.be/gpVFuj1G760?si=_sLiLcs_3nbPxfRx
[3] Intervista televisiva in https://tg24.sky.it/politica/2025/10/30/giorgia-meloni-riforma-giustizia-ponte-messina-manovra


