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Contributo al Ministro
dell’Interno
– on.
Giuseppe Pisanu –
per la revisione del
Testo Unico
sull’Immigrazione
Roma, 9 novembre 2004
Premessa
Le
ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes intendono, con
questo documento, contribuire al dibattito, apertosi nel Paese, intorno
al fenomeno dell’immigrazione e alla necessaria revisione della legge
che lo governa.
L’immigrazione diviene sempre più questione urgente e va affrontata con
lungimiranza per la sua portata storica, culturale, economica, sociale,
politica.
In
questi anni, il mercato del lavoro ha acquisito una notevole presenza di
lavoratori immigrati e manifesta, sempre più, il bisogno del lavoro di
queste persone. Si pensi a quanto ha fatto emergere, sia in ordine ai
bisogni sia in ordine alle presenze, la regolarizzazione del 2002 per
quel che riguarda i servizi di assistenza e di cura all’interno delle
famiglie italiane.
Sono
accresciute le famiglie di immigrati in Italia, sia per ricongiungimento
sia per costituzione in Italia. E significativa è la percentuale di
minori, figli di famiglie di cittadini immigrati nelle scuole
dell’obbligo (3,5% del totale). Presenza che sta mutando la fisionomia
della nostra scuola: sono ben 191 le etnie presenti.
L’
immigrazione è uno dei più grandi fenomeni sociali della nostra storia
recente, destinato a cambiare profondamente la nostra società.
Le
ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, anche tramite le
loro espressioni territoriali, hanno assunto in questi anni la sfida di
confrontarsi quotidianamente con il fenomeno immigratorio e con i
problemi dei cittadini immigrati. Il loro lavoro, che ha avuto grande
ruolo e peso in tutto il territorio italiano, ha permesso a molti
immigrati di sentire meno gravoso l'impatto con una realtà nuova verso
si affacciava il loro futuro e quello della loro famiglia.
Le
argomentazioni, su cui le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione
Migrantes fondano le loro preoccupazioni sono di vario tipo ma si
ricollegano in gran parte alla legge che regola oggi l’immigrazione e la
vita degli immigrati in Italia.
La
Legge sull’immigrazione pone tali perplessità, sulle quali peraltro i
tre Organismi si sono ripetutamente espressi già in fase di
elaborazione, da auspicare una sua profonda rivisitazione.
Lo
dicono le eccezioni di incostituzionalità sollevate da vari giudici
presso la Corte Costituzionale. Lo dice la prassi quotidiana relativa
all’applicazione concreta della legge che, invece di aiutare lo
straniero nel suo percorso di integrazione, crea, troppo spesso,
intoppi, ritardi, ostacolando di fatto la stabilità della persona
stessa.
Pur
confermando comunque l’aspetto innovativo di alcuni elementi apportati
dalla Legge 189/02, la cosiddetta “Bossi-Fini”, al Testo Unico, quali,
ad esempio, la nascita dello Sportello Unico per l’Immigrazione, la
volontà (non ancora concretizzatasi!) di una più oculata e perseverante
cooperazione internazionale, i tre Organismi ribadiscono le proprie
perplessità su aspetti che toccano i diritti e la dignità della persona.
La
recente pronuncia della Corte Costituzionale, riguardante la convalida
delle espulsioni degli immigrati clandestini, sembra mettere in luce il
mancato riconoscimento di eguaglianza di
diritti che in varie
parti della Legge può essere evidenziato (dal diritto d’asilo e
protezione umanitaria al diritto all’unità familiare, alla stabilità del
proprio progetto migratorio).
Inoltre, in tal
senso, va anche sottolineato il continuo mancato confronto, da parte del
Governo, con la società civile, come previsto dal vigente Testo Unico
all’art. 42, comma 4, e la caduta di attenzione verso le politiche di
integrazione tanto importanti e necessarie per una corretta convivenza
(in tal senso il Fondo Nazionale previsto dall’art. 45 è stato fatto
confluire erroneamente, a nostro avviso, nel Fondo Nazionale delle
Politiche sociali) e un buon governo dell’immigrazione. Altrettanto
andrebbero riattivate la Commissione per le politiche di integrazione
(art. 46 del T.U.) e l’Organismo nazionale di collegamento presso il
Cnel (art. 42, c. 3).
Accanto a queste
preoccupazioni, legate a quei principi e valori irrinunciabili che
esprimono la tradizione civile e democratica della storia dell’Italia e
della Costituzione, vi sono anche preoccupazioni di carattere pratico
che rallentano e, a volte, vanificano, il raggiungimento di quei
diritti. La costante e ripetuta discrezionalità di azione delle Questure
rende difficoltosa anche la difesa del dettato legislativo: sarebbe
auspicabile che delle Linee Guida ministeriali uniformassero la
consuetudine amministrativo-burocratica delle Questure stesse.
Va però sottolineato
che, nonostante le carenze della burocrazia, molto spesso i funzionari e
gli operatori presenti negli uffici immigrazione delle Questure
esprimono senso di comprensione e umanità.
I recenti intoppi
della macchina amministrativa per il rinnovo dei permessi di soggiorno
oltre a creare un notevole disagio agli immigrati, mette in difficoltà
molti datori di lavoro per la continuità del rapporto lavorativo. E
questo fa perdurare il senso di instabilità di cui il cittadino
immigrato soffre ormai da alcuni anni.
Le ACLI, la Caritas
Italiana e la Fondazione Migrantes ritengono, quindi, che l’attuazione
amministrativa di una disciplina legislativa debba essere la più celere
e coordinata possibile in quanto, solo così, potrà essere garantita una
condizione di serenità per la persona immigrata nonché una chiarezza nei
rapporti con le istituzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Proposte
Di seguito vengono
riportati alcuni elementi che si ritiene importante riconsiderare
affinché si superi una precarizzazione che potrebbe, alla lunga,
agevolare la irregolarità e la clandestinità piuttosto che combatterla.
1. Ingresso e Soggiorno:
a) Si programmino flussi con regolarità, adeguandoli realmente alle
esigenze dei territori (il divario tra ciò che chiede il mercato del
lavoro e quanto concesso dai decreti flussi finora emanati è di
dimensioni notevoli).
E’ auspicabile che
il termine del “30 novembre dell’anno precedente” debba riferirsi alla
data di trasmissione alla Corte dei Conti del decreto di determinazione
delle quote annuali di ingresso per lavoro;
b) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (sia a tempo
determinato sia a tempo indeterminato) dovrebbe essere, al suo primo
rilascio, della durata di 2 anni;
c) Sarebbe importante che il permesso di soggiorno, quando viene
rinnovato, possa avere una validità doppia di quella del primo permesso:
questo darebbe maggiore respiro agli immigrati e snellirebbe gli
adempimenti delle Questure;
d) Per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno la Legge
prevede che esso debba avvenire 60 o 90 giorni prima della scadenza:
naturalmente questo rappresenta un danno all’inserimento dello
straniero; sarebbe opportuno continuare la prassi della richiesta di
rinnovo entro i trenta giorni precedenti la scadenza. Ulteriore
difficoltà in merito all’accesso al lavoro si riscontra nella situazione
in cui vengono a trovarsi, in base all’art. 40, c.6, i soggetti titolari
di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che, nei relativi sei
mesi, perdono la possibilità di accedere agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (art. 22, comma 11 Testo Unico);
e) Lo straniero che perde il lavoro, allo scadere del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato non dispone più di un anno ma soltanto
di sei mesi di tempo per trovarsi altro lavoro; ne sono colpiti i più
deboli, ad esempio chi è in stato di malattia o di gravidanza, o anche
chi, essendo in periodo di disoccupazione, è impegnato in corsi di
formazione e di riqualificazione professionale. Questa situazione sta
scoraggiando molti stranieri dall’impegnarsi positivamente a frequentare
tali corsi;
f) Lo straniero, nelle more della procedura di rinnovo del permesso di
soggiorno, non può lasciare il territorio italiano, salvo in casi
speciali documentati. Sarebbe opportuno che, laddove si prolungano i
tempi del rinnovo da parte delle Questure, diventi prassi (come previsto
per la scorsa estate) la possibilità di uscire dal territorio italiano
con la sola ricevuta di rinnovo: senza i limiti imposti, ad esempio, di
dover usufruire di un unico vettore e di un’unica frontiera.
Sottolineamo però che, come è avvenuto nella scorsa estate, molti
stranieri non erano ancor in possesso di ricevuta di rinnovo; bensì di
ricevuta per l’appuntamento per la richiesta di rinnovo. In questa
situazione molti non hanno potuto beneficiare della circolare
ministeriale. In tali casi suggeriamo che possa essere prolungata la
validità del permesso di soggiorno sino alla data dell’appuntamento
(come già avvenuto in alcune province , quale Padova, Pavia).
g) Per quanto riguarda il rilascio della Carta di Soggiorno è opportuno
un adeguamento alla Direttiva Europea per i lungo residenti pubblicata
in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 gennaio 2004 (Direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo),
in cui si prevede che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo sia rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare ininterrotto.
h) Merita considerazione la proposta già avanzata, in fase di
discussione del Decreto legge 241/04, della conversione in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato il permesso ottenuto ad altro titolo.
Sarebbe auspicabile che tale proposta, fatta anche qualche tempo fa da
autorevoli esponenti della maggioranza, possa essere tradotta, sia pure
a determinate condizioni, in norma di legge.
2. Lavoro
a) La formula del “contratto di soggiorno” determina la precarietà del
lavoratore straniero dando al datore di lavoro la possibilità del
ricatto (il facile licenziamento), dal momento che, se lo straniero
titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per
qualsiasi motivo cessa il suo rapporto di lavoro, deve trovarsi
inesorabilmente un altro lavoro regolare entro soli sei mesi oppure deve
lasciare il nostro paese od entrare nella clandestinità. Inoltre tale
istituto sembra non conforme alla Costituzione, che agli articoli 35-40
garantisce in pari modo tutti i lavoratori a prescindere dalla loro
nazionalità e viola la riserva rinforzata di legge sulla condizione
giuridica dello straniero (prevista dalla Costituzione, art. 10, comma
2), perché non conforme all’art. 8 della Convenzione OIL, n. 143/1975
(ratificata e resa esecutiva in Italia). In ogni caso la formula del
contratto di soggiorno costituisce, insieme con altre norme, l’indice di
una tendenza ad ostacolare l’integrazione degli immigrati nella realtà
italiana, perché proietta un’immagine strumentale dello straniero,
ridotto a soggetto utile se e fino a quando produce ricchezza. Infine va
tenuto presente che l’attuale normativa si pone in contrasto con la
Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1975, ratificata in Italia con la legge
10 aprile 1981, n. 158, che all’articolo 8, comma 1 stabilisce: “A
condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini
dell’occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in
posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del
lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso
di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro”;
b) La chiamata nominativa, com’è ora stabilita dalla legge, andrebbe
regolamentata nella fase di presentazione della domanda da parte del
datore di lavoro. Le incertezze sui tempi e modi di presentazione della
domanda hanno causato finora grosso disappunto da parte sia dei singoli
datori sia da parte delle Agenzie per le lunghe file di attesa per
quanto riguarda il ritiro e la consegna di moduli. Sarebbe forse più
agevole che la DPL (forse domani lo Sportello Unico) raccolga durante
l’anno le richieste di chiamata nominativa dandovi seguito al momento
della pubblicazione del Decreto Flussi e che, inoltre, possano essere
accolte domande inviate via e-mail e tramite Uffici Postali; sarebbe
pertanto ragionevole che il Decreto Flussi tenesse conto delle domande
regolarmente inoltrate,
c) L’impegno imposto al datore di lavoro a provvedere alle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza è un
pesante deterrente per il datore di lavoro a stipulare contratti di
lavoro regolari. Si ritiene quindi di eliminare tale clausola. Così come
rappresenta un ulteriore onere in capo al datore di lavoro il fatto che,
anche dopo il primo ingresso dello straniero in Italia per lavoro,
questi garantisca la disponibilità al lavoratore di un alloggio avente
requisiti non inferiori a quelli di edilizia residenziale pubblica (art.
5 bis Testo Unico);
d) La legge 189/2002 annulla l’opportunità, prevista per i cittadini
provenienti da Paesi extra UE e che avevano un contratto di lavoro, il
diritto, in alternativa al mantenimento dei diritti previdenziali in
Italia, di poter ottenere, al momento del rimpatrio, il rimborso dei
contributi versati durante la loro permanenza in Italia, maggiorati del
5%.
A ciò si aggiunge
che viene pure negato al lavoratore di Paesi extra U.E rimpatriato. ogni
diritto a qualsiasi prestazione prima del 65° anno, operando quindi una
discriminazione evidente rispetto ai lavoratori italiani. Non esiste, ad
esempio, alcuna prestazione per donne lavoratrici che abbiano compiuto
60 anni ed abbiano anche 20 o 30 anni di contributi; né esiste, per
loro, il diritto alla reversibilità se il lavoratore rimpatriato decede
prima del 65° anno.
Tutto ciò ben
sapendo che in alcuni dei Paesi di provenienza di questi lavoratori e
lavoratrici l’aspettativa di vita è di gran lunga inferiore che in
Italia. Proprio a partire da queste condizioni le tre Organizzazioni
ritengono che, per difendere e promuovere i diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici provenienti da paesi extra UE, sia necessario:
• garantire loro la
parità di trattamento nelle prestazioni pensionistiche rispetto ai
lavoratori italiani, a prescindere dal luogo di residenza e dunque anche
in caso di rimpatrio;
• accelerare la
stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di
provenienza dei lavoratori extracomunitari;
• prevedere la
possibilità di liquidare, all’atto del rimpatrio, la quota contributiva
versata a carico del lavoratore.
e) E’ ormai riconosciuto che il lavoro di Colf e di assistenti a persone
in difficoltà ha assunto enorme rilievo sociale. Tant’è che la stessa
regolarizzazione collegata alla emanazione della Legge 189/02 ha fatto
emergere il bisogno di queste figure, in maniera sempre più evidente, da
parte delle famiglie italiane di ogni ceto. Sarebbe perciò auspicabile
che siano individuate forme di sgravi fiscali ( che vadano oltre quanto
già previsto dall’articolo 10, comma 2 del DPR 917/86 come modificato
dalla Legge 942/2000 che “ prevede la deducibilità fino all’importo
massimo di Euro 1549,37 annui della contribuzione versata all’INPS”) per
le famiglie al fine sia di permettere una maggiore regolarità dei
rapporti lavorativi sia di ampliare il bacino di utenza che necessita di
queste figure professionali. Inoltre diventa anche urgente dare maggiore
riconoscimento ai/alle lavoratori/lavoratrici di questo settore sotto
l’aspetto previdenziale.
f) Il lavoro
autonomo: è una modalità sempre più scelta da parte di cittadini
immigrati. La regolarizzaione collegata alla emanazione della Legge
189/02 non ha tenuto in alcun conto questa tipologia di lavoratori.
Sarebbe bene che si trovi la modalità di dare attenzione, a determinate
condizioni, anche a loro con una disposizione ad hoc.
3. Famiglia e
Alloggio
a) I ricongiungimenti familiari sono attualmente colpiti da
ingiustificate restrizioni e prassi burocratiche : non è infatti in tal
modo tutelato a sufficienza il diritto all’unità familiare garantito
dalla nostra Costituzione e da diverse convenzioni internazionali cui
l’Italia ha aderito. Viene limitato il diritto all’unità familiare
qualora vi siano figli maggiorenni (ricongiungibili solo se invalidi
totali) e/o genitori anziani (ricongiungibili se superiori a 65 anni di
età e totalmente a carico).
Inoltre la vigente
disciplina richiede la presentazione tra gli altri, presso lo Sportello
Unico per l’Immigrazione, di una serie di documenti (quali quelli
attestanti i rapporti di parentela, coniugio e la minore età) relativi
al ricongiungimento, preventivamente autenticati dalla autorità
consolare italiana. Questo passaggio moltiplica notevolmente i tempi per
inoltrare la richiesta di ricongiungimento e nello stesso tempo obbliga
i parenti del richiedente a doversi recare più volte presso i Consolati.
Aspetto quest’ultimo che risulta sempre più difficoltoso. Sembra,
perciò, opportuno ristabilire la previgente normativa che non prevedeva
in via preventiva l’autenticazione dei suddetti documenti. Il che aveva
accelerato e reso snella l’intera procedura.
Infine ciò che
maggiormente preoccupa è il fatto che la precarietà della condizione
giuridica e lavorativa dello straniero pone gravi ostacoli anche agli
altri suoi familiari che sono ancora all’estero ed hanno titolo al
ricongiungimento;
b) Tra le questioni più rilevanti che riguardano il percorso di
cittadinanza degli immigrati, vi è quello relativo all’accesso alla
casa. La tipologia e l’ampiezza delle abitazioni costituisce infatti un
vincolo non solo per la stipula del contratto di soggiorno, e dunque per
l’ingresso dell’immigrato nel nostro Paese, ma anche per le possibilità
di ricongiungimento familiare. Il mercato propone all’immigrato affitti
esosi in abitazioni precarie o affitti esosi in abitazioni normali ma
condivise da più persone, spesso da più nuclei familiari, mentre risulta
ben difficile per un immigrato l’accesso all’acquisto di una abitazione.
La precarietà e la mancanza di dignità e decoro dell’abitare si
collegano con l’esclusione sociale del cittadino straniero, delle
famiglie e di intere comunità. In questo contesto si propone di
incentivare quei progetti promossi dalle diverse realtà della società
civile e sostenuti dagli enti locali rivolti al
recupero/riqualificazione del patrimonio esistente e alla
riqualificazione dei quartieri. Ciò è possibile anche coinvolgendo i
datori di lavoro e le loro organizzazioni nella realizzazione di alloggi
per immigrati e promuovendo un maggior coordinamento tra i vari livelli
di governo, in modo tale da superare la frammentazione che spesso
caratterizza le iniziative locali diminuendone l’efficacia. Per questo
obiettivo si chiede di destinare il 20% delle quote del Fondo Sociale di
competenza del Ministero del Welfare alle politiche di integrazione
degli immigrati, puntando sul coinvolgimento a livello territoriale
delle associazioni e degli organismi tuttora iscritti nell’apposito
Registro;
c) Si richiede che ai soggetti considerati dall’articolo 27 del Testo
Unico (Ingresso per lavoro in casi particolari) sia concesso la
possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare.
4. Percorsi di
Cittadinanza
a) Per realizzare politiche inclusive e di promozione degli immigrati
vanno superate le barriere di non conoscenza delle normative
(doveri/vincoli-diritti/opportunità), di non familiarità con percorsi
burocratici, incomprensioni culturali e di linguaggio. Tutto ciò per
l’immigrato si traduce nella maggior parte dei casi in esclusione dal
servizio e, per l’operatore, in un compito per il quale non possiede
strumenti sufficienti e che per questo tende spesso a rifiutare o
delegare. Diventa urgente che siano promossi ai livelli territoriali
corsi di orientamento e di educazione interculturale rivolti a quanti
lavorano nei servizi pubblici, usufruendo anche dell’apporto
professionale dei mediatori culturali.
b) Un’attenzione
speciale va dedicata ai minori stranieri che frequentano le scuole
italiane: la scuola deve essere una grande opportunità di integrazione
rispetto all’alto rischio di marginalità. Gli insegnanti e le altre
figure professionali che operano nel settore devono avere la possibilità
di intercettare i disagi e i bisogni peculiari di questi minori ed
essere dotati di competenze specifiche per offrire risposte
personalizzate in termini di facilitazione all’apprendimento, supporto
linguistico, mediazione culturale. Sarebbe opportuno che le politiche
scolastiche potessero essere modulate sulla base anche della realtà
immigratoria. Diventa urgente rilanciare e dare dinamismo alla
Commissione Intercultura presso il ministero della Pubblica Istruzione.
E’ questa una necessità per una scuola che ormai percepisce, ancor più
dello stesso Paese, la presenza di culture, religioni, sensibilità
“altre”;
c) Nell’ottica di una maggiore tutela garantita a livello
internazionale, è opportuno accelerare la stipula di accordi bilaterali
di sicurezza sociale con i paesi di provenienza dei lavoratori
extracomunitari, così come l’Italia ha fatto con i paesi nei quali molti
italiani sono emigrati, in modo tale da rendere effettivamente possibile
il diritto alle prestazioni. Questa strada va perseguita, sia nei
confronti dei Paesi dell’Europa dell’Est che stanno delineando le
proprie politiche di Welfare, sia ampliando l’azione anche nei confronti
di quei Paesi nei quali non esistono o sono deboli i sistemi Welfare.
Con questi ultimi è possibile, all’atto della stipula di accordi
bilaterali in materia di immigrazione (flussi, ingressi contingentati,
formazione professionale,...), proporre programmi di ricerca e di
cooperazione (institution building) proprio in materia di sistemi di
sicurezza sociale.
d) Il diritto di voto e alla cittadinanza. Più volte le Associazioni per
gli immigrati hanno chiesto la partecipazione dei cittadini dei Paesi
extra UE al voto amministrativo, prima ancora che la proposta venisse
formulata dal Vicepresidente Fini. E’ il momento di concederlo viste
anche le proposte avanzate da più espressioni politiche e dagli stessi
enti locali. Il renderlo possibile diverrebbe un atto di civiltà anche
in considerazione delle battaglie fatte per questo stesso diritto per
gli italiani all’estero. Di pari passo dovrebbe viaggiare la revisione
della Legge sulla Cittadinanza sia per contemperare lo ius sanguinis con
lo ius soli (sono già oltre 300.000 i bambini nati in Italia da famiglie
immigrati) sia per ridurre a cinque gli anni di residenza previsti per
l’ottenimento della stessa.
5. Lotta al
traffico di esseri umani e protezione delle vittime
L’art. 18 del T.U.
sull’Immigrazione rappresenta un atto di civilità ed è frutto di ricca
collaborazione tra privato sociale e Istituzioni. E’ ormai noto l’ampia
e diffusa attenzione che esso ha riscosso da vari Governi, a livello
internazionale, per l’innovazione e la tempestività nell’azione di lotta
contro il traffico di persone. Così altrettanto per quanto riguarda il
metodo di protezione, recupero e integrazione sociale e lavorativa delle
vittime. L’esperienza assunta dal Coordinamento Nazionale contro la
tratta, promosso dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrantes,
insieme ad altri Organismi e Associazioni, fin dal 1995, dice quanto
determinante sia stato il ruolo e la collaborazione di Associazioni,
Organismi e Enti vari sia per la lotta alla criminalità che organizza il
traffico sia per la salvaguardia delle vittime. Come noto, la grande
maggioranza delle vittime è sfruttata, e spesso schiavizzata,
nell’ambito della prostituzione.
A tal motivo si
desidera porre all’attenzione due questioni:
-
la prostituzione
sulle strade è collegata in gran parte allo sfruttamento sessuale di
persone straniere (donne e uomini anche minori), irregolari o
clandestine, provenienti da vari Paesi, e costrette a prostituirsi.
Dalle strade la prostituzione si sta già spostando rapidamente nei
luoghi chiusi, rendendo più difficili gli interventi di prevenzione,
tutela della salute, protezione sociale soprattutto in favore delle
vittime della tratta; il ddl 3826/2003 di iniziativa governativa
sulla prostituzione deve porre la massima attenzione a questo
risvolto dei provvedimenti previsti, che di fatto rischiano di
favorire le organizzazioni criminali che potranno “coprire” le
proprie attività (il racket potrebbe acquisire interi stabili
strutturandoli progressivamente in zone a luci rosse o eros center);
-
lo stesso ddl
all’art. 5 comma 1, là dove stabilisce che “alle persone che
collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o la
polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui
all'articolo 600bis del codice penale e 4 delle presente legge, si
applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni
del caso”, sembra porsi in netto contrasto con il contenuto e la
filosofia dell’art. 18 T.U. immigrazione, per questa esplicita
equiparazione fra le vittime di tratta ed i collaboratori di
giustizia. Infatti, l’equiparazione delle donne ai collaboratori di
giustizia va nella direzione di criminalizzare le donne concedendo
il permesso di soggiorno su criteri premiali (la donna non è più
vista come soggetto di diritti lesi); si esprime viva preoccupazione
inoltre per il fatto che già ora il settanta per cento dei permessi
di soggiorno alle vittime di tratta è concesso soltanto a fronte di
provate denunce dei trafficanti.
6. L’azione e il
ruolo dei Patronati
L’entrata in vigore
della nuova legge sui patronati, L.152/2001, prevede la possibilità per
gli immigrati di essere accompagnati dagli enti di patronato nella
gestione delle loro pratiche di permanenza (superando di fatto la
limitazione al solo art. 22 comma 14 T.U. immigrazione). Gli enti di
patronato sono abilitati all’accompagnamento degli immigrati nella
gestione delle loro pratiche di permanenza, di previdenza e di lavoro
anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o
private, con forme di accreditamento presso le suddette istituzioni,
soprattutto presso ministeri o loro distaccamenti, regioni, enti locali,
Prefettura-UTG, Sportello Unico per l’immigrazione.
Ai patronati
potrebbe essere altresì riconosciuta la legittimazione a svolgere
attività di informazione, tutela, consulenza, orientamento, in accordo
con l’ANCI, così come previsto dall’art 32 della L. 189/2002 che ha
modificato l’art.1sexies della L.39/1990. Tale attività è proponibile
anche presso i Centri di Permanenza Temporanea.
Secondo il combinato
disposto di cui agli art. 21 co.4 bis e art 23 della L.286/1998 (Titoli
di prelazione) si riconoscono come possibili forme di collaborazione con
strutture pubbliche e private, anche all’estero, le seguenti attività:
preselezione all’estero di lavoratori, incontro domanda-offerta di
lavoro, coordinamento delle attività formative, procedure di
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
7. I Centri di
Permanenza Temporanea.
Essi, a prescindere
dalla legittimità o convenienza dell’istituo stesso, troppo spesso hanno
rappresentato la disumanizzazione delle persone. Perciò, se e fin quando
questi centri rimangono aperti, la loro gestione sia rispettosa delle
vicende delle persone e della loro dignità. E’ necessario che sia
garantita la tutela dei diritti, in particolare dei richiedenti asilo,
dei minori e delle famiglie. La presenza dell’associazionismo,
all’interno dei Centri, è auspicabile non però come fattore occasionale
ma come permanente opportunità di dialogo tra le Istituzioni, la società
civile e gli stranieri ivi trattenuti. E’ pertanto importante
l’introduzione di uffici di informazione e di orientamento circa la
fruizione dei diritti, cui indirizzare le persone alla loro entrata,
prima ancora di passare negli uffici della Questura, dove si decidono le
loro sorti. Riteniamo che i Patronati, che sono enti di funzione
pubblica, sulla base della Legge che li regolano, potrebbero ricoprire
questo ruolo anche, eventualmente, in collaborazione con le
Associazioni.
8. Il diritto di
asilo.
I tre Organismi,
facendo proprie le richieste già avanzate da un recente documento
emanato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (di cui sono membri
fondatori), ribadiscono che la proposta di legge organica sull’asilo, di
prossima discussione all’Assemblea della Camera, conosca un iter veloce
ma capace di tener conto dell’asilo come espressione di umanità,
generosità e solidarietà con chi è perseguitato nel proprio Paese. In
tal senso si spera fortemente che non prevalgano logiche restrittive.
In riferimento
proprio all’istituto dell’asilo, le ACLI, la Caritas Italiana e la
Fondazione Migrantes, esprimono forte riserva sui recenti respingimenti
in Libia. Le spiegazioni finora ufficialmente addotte non possono
soddisfare tanto più che non si conosce la sorte di questi respinti una
volta consegnati alle autorità libiche. Sarebbe opportuna una maggiore
chiarezza su questi fatti. Altrettanto viene espressa riserva sull’idea
di costituzione di CPT all’estero: rimangono aperti problemi di garanzia
e di tutela sui diritti fondamentali.
9. Accordi
bilaterali e Cooperazione allo sviluppo
I tre Organismi
ritengono urgente, per il Governo, attivare con maggiore solerzia
l’azione diplomatica con i Paesi di più alta provenienza degli immigrati
affinché si stipulino accordi bilaterali tesi a garantire i diritti
delle persone e a dare opportunità legali per l’inserimento regolare nei
nostri territori.
E’ necessario che in
questi Paesi possano sorgere opportunità che rendano l’emigrazione una
libera scelta e non una costrizione per tentare di vivere; allo scopo si
fa urgente rivalutare l’azione di cooperazione internazionale che in
questi ultimi tempi ha subìto, da parte del Governo, un consistente,
quanto dannoso, ridimensionamento.
Anche il recente
parere contrario dato dal governo alla decisione della Commissione
Bilancio della Camera di riammettere la proposta di legge sulla
deducibilità fiscale delle donazioni alle ONLUS, esprime una miopia
politica che certo non aiuta a sviluppare né la cooperazione stessa nè
quella rete di solidarietà e di corresponsabilità necessaria per la
crescita e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo.
Le ACLI, la Caritas
Italiana e la Fondazione Migrantes
nel ringraziare per
l’attenzione e la disponibilità rivolte alle proprie istanze,
ribadiscono che la crescita di una democrazia autentica deve dare
visibilità a quanti restano, spesso a causa delle stesse leggi, nella
penombra. Molte delle realtà locali delle tre Organizzazioni vivono il
disagio provato da tanti cittadini immigrati e dalle loro famiglie
proprio a causa della limitazione del riconoscimento dei diritti di
cittadinanza. La sperimentazione di raporti di lavoro, di confronto, di
solidarietà sta dando, invece, segnali di una convivenza possibile che
indicano l’apporto innovativo che la società civile può portare
all’evoluzione delle leggi, al loro rispetto e al dialogo tra culture e
religioni.
Roma, 9 novembre
2004
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