Contributo al Ministro dell’Interno

            – on. Giuseppe Pisanu –

 

per la revisione del

Testo Unico sull’Immigrazione

Roma, 9 novembre 2004

 

 

Premessa

 

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes intendono, con questo documento, contribuire al dibattito, apertosi nel Paese, intorno al fenomeno dell’immigrazione e alla necessaria revisione della legge che lo governa.

L’immigrazione diviene sempre più questione urgente e va affrontata con lungimiranza per la sua portata storica, culturale, economica, sociale, politica.

In questi anni, il mercato del lavoro ha acquisito una notevole presenza di lavoratori immigrati e manifesta, sempre più, il bisogno del lavoro di queste persone. Si pensi a quanto ha fatto emergere, sia in ordine ai bisogni sia in ordine alle presenze, la regolarizzazione del 2002 per quel che riguarda i servizi di assistenza e di cura all’interno delle famiglie italiane.

Sono accresciute le famiglie di immigrati in Italia, sia per ricongiungimento sia per costituzione in Italia. E significativa è la percentuale di minori, figli di famiglie di cittadini immigrati nelle scuole dell’obbligo (3,5% del totale). Presenza che sta mutando la fisionomia della nostra scuola: sono ben 191 le etnie presenti.

L’ immigrazione è uno dei più grandi fenomeni sociali della nostra storia recente, destinato a cambiare profondamente la nostra società.

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, anche tramite le loro espressioni territoriali, hanno assunto in questi anni la sfida di confrontarsi quotidianamente con il fenomeno immigratorio e con i problemi dei cittadini immigrati. Il loro lavoro, che ha avuto grande ruolo e peso in tutto il territorio italiano, ha permesso a molti immigrati di sentire meno gravoso l'impatto con una realtà nuova verso si affacciava il loro futuro e quello della loro famiglia.

Le argomentazioni, su cui le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes fondano le loro preoccupazioni sono di vario tipo ma si ricollegano in gran parte alla legge che regola oggi l’immigrazione e la vita degli immigrati in Italia.

La Legge sull’immigrazione pone tali perplessità, sulle quali peraltro i tre Organismi si sono ripetutamente espressi già in fase di elaborazione, da auspicare una sua profonda rivisitazione.

Lo dicono le eccezioni di incostituzionalità sollevate da vari giudici presso la Corte Costituzionale. Lo dice la prassi quotidiana relativa all’applicazione concreta della legge che, invece di aiutare lo straniero nel suo percorso di integrazione, crea, troppo spesso, intoppi, ritardi, ostacolando di fatto la stabilità della persona stessa.

Pur confermando comunque l’aspetto innovativo di alcuni elementi apportati dalla Legge 189/02, la cosiddetta “Bossi-Fini”, al Testo Unico, quali, ad esempio, la nascita dello Sportello Unico per l’Immigrazione, la volontà (non ancora concretizzatasi!) di una più oculata e perseverante cooperazione internazionale, i tre Organismi ribadiscono le proprie perplessità su aspetti che toccano i diritti e la dignità della persona.

La recente pronuncia della Corte Costituzionale, riguardante la convalida delle espulsioni degli immigrati clandestini, sembra mettere in luce il mancato riconoscimento di eguaglianza di diritti che in varie parti della Legge può essere evidenziato (dal diritto d’asilo e protezione umanitaria al diritto all’unità familiare, alla stabilità del proprio progetto migratorio).

Inoltre, in tal senso, va anche sottolineato il continuo mancato confronto, da parte del Governo, con la società civile, come previsto dal vigente Testo Unico all’art. 42, comma 4, e la caduta di attenzione verso le politiche di integrazione tanto importanti e necessarie per una corretta convivenza (in tal senso il Fondo Nazionale previsto dall’art. 45 è stato fatto confluire erroneamente, a nostro avviso, nel Fondo Nazionale delle Politiche sociali) e un buon governo dell’immigrazione. Altrettanto andrebbero riattivate la Commissione per le politiche di integrazione (art. 46 del T.U.) e l’Organismo nazionale di collegamento presso il Cnel (art. 42, c. 3).

Accanto a queste preoccupazioni, legate a quei principi e valori irrinunciabili che esprimono la tradizione civile e democratica della storia dell’Italia e della Costituzione, vi sono anche preoccupazioni di carattere pratico che rallentano e, a volte, vanificano, il raggiungimento di quei diritti. La costante e ripetuta discrezionalità di azione delle Questure rende difficoltosa anche la difesa del dettato legislativo: sarebbe auspicabile che delle Linee Guida ministeriali uniformassero la consuetudine amministrativo-burocratica delle Questure stesse.

Va però sottolineato che, nonostante le carenze della burocrazia, molto spesso i funzionari e gli operatori presenti negli uffici immigrazione delle Questure esprimono senso di comprensione e umanità.

I recenti intoppi della macchina amministrativa per il rinnovo dei permessi di soggiorno oltre a creare un notevole disagio agli immigrati, mette in difficoltà molti datori di lavoro per la continuità del rapporto lavorativo. E questo fa perdurare il senso di instabilità di cui il cittadino immigrato soffre ormai da alcuni anni.

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes ritengono, quindi, che l’attuazione amministrativa di una disciplina legislativa debba essere la più celere e coordinata possibile in quanto, solo così, potrà essere garantita una condizione di serenità per la persona immigrata nonché una chiarezza nei rapporti con le istituzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

 

Proposte

 

Di seguito vengono riportati alcuni elementi che si ritiene importante riconsiderare affinché si superi una precarizzazione che potrebbe, alla lunga, agevolare la irregolarità e la clandestinità piuttosto che combatterla.

 

 

            1. Ingresso e Soggiorno:

             

            a) Si programmino flussi con regolarità, adeguandoli realmente alle esigenze dei territori (il divario tra ciò che chiede il mercato del lavoro e quanto concesso dai decreti flussi finora emanati è di dimensioni notevoli).

 

E’ auspicabile che il termine del “30 novembre dell’anno precedente” debba riferirsi alla data di trasmissione alla Corte dei Conti del decreto di determinazione delle quote annuali di ingresso per lavoro;

            b) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) dovrebbe essere, al suo primo rilascio, della durata di 2 anni;

            c) Sarebbe importante che il permesso di soggiorno, quando viene rinnovato, possa avere una validità doppia di quella del primo permesso: questo darebbe maggiore respiro agli immigrati e snellirebbe gli adempimenti delle Questure;

            d) Per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno la Legge prevede che esso debba avvenire 60 o 90 giorni prima della scadenza: naturalmente questo rappresenta un danno all’inserimento dello straniero; sarebbe opportuno continuare la prassi della richiesta di rinnovo entro i trenta giorni precedenti la scadenza. Ulteriore difficoltà in merito all’accesso al lavoro si riscontra nella situazione in cui vengono a trovarsi, in base all’art. 40, c.6, i soggetti titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che, nei relativi sei mesi, perdono la possibilità di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 22, comma 11 Testo Unico);

            e) Lo straniero che perde il lavoro, allo scadere del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non dispone più di un anno ma soltanto di sei mesi di tempo per trovarsi altro lavoro; ne sono colpiti i più deboli, ad esempio chi è in stato di malattia o di gravidanza, o anche chi, essendo in periodo di disoccupazione, è impegnato in corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Questa situazione sta scoraggiando molti stranieri dall’impegnarsi positivamente a frequentare tali corsi;

            f) Lo straniero, nelle more della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, non può lasciare il territorio italiano, salvo in casi speciali documentati. Sarebbe opportuno che, laddove si prolungano i tempi del rinnovo da parte delle Questure, diventi prassi (come previsto per la scorsa estate) la possibilità di uscire dal territorio italiano con la sola ricevuta di rinnovo: senza i limiti imposti, ad esempio, di dover usufruire di un unico vettore e di un’unica frontiera. Sottolineamo però che, come è avvenuto nella scorsa estate, molti stranieri non erano ancor in possesso di ricevuta di rinnovo; bensì di ricevuta per l’appuntamento per la richiesta di rinnovo. In questa situazione molti non hanno potuto beneficiare della circolare ministeriale. In tali casi suggeriamo che possa essere prolungata la validità del permesso di soggiorno sino alla data dell’appuntamento (come già avvenuto in alcune province , quale Padova, Pavia).

            g) Per quanto riguarda il rilascio della Carta di Soggiorno è opportuno un adeguamento alla Direttiva Europea per i lungo residenti pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 gennaio 2004 (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), in cui si prevede che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare ininterrotto.

            h) Merita considerazione la proposta già avanzata, in fase di discussione del Decreto legge 241/04, della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato il permesso ottenuto ad altro titolo. Sarebbe auspicabile che tale proposta, fatta anche qualche tempo fa da autorevoli esponenti della maggioranza, possa essere tradotta, sia pure a determinate condizioni, in norma di legge.

 

 

2. Lavoro

 

            a) La formula del “contratto di soggiorno” determina la precarietà del lavoratore straniero dando al datore di lavoro la possibilità del ricatto (il facile licenziamento), dal momento che, se lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per qualsiasi motivo cessa il suo rapporto di lavoro, deve trovarsi inesorabilmente un altro lavoro regolare entro soli sei mesi oppure deve lasciare il nostro paese od entrare nella clandestinità. Inoltre tale istituto sembra non conforme alla Costituzione, che agli articoli 35-40 garantisce in pari modo tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità e viola la riserva rinforzata di legge sulla condizione giuridica dello straniero (prevista dalla Costituzione, art. 10, comma 2), perché non conforme all’art. 8 della Convenzione OIL, n. 143/1975 (ratificata e resa esecutiva in Italia). In ogni caso la formula del contratto di soggiorno costituisce, insieme con altre norme, l’indice di una tendenza ad ostacolare l’integrazione degli immigrati nella realtà italiana, perché proietta un’immagine strumentale dello straniero, ridotto a soggetto utile se e fino a quando produce ricchezza. Infine va tenuto presente che l’attuale normativa si pone in contrasto con la Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1975, ratificata in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158, che all’articolo 8, comma 1 stabilisce: “A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell’occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro”;

            b) La chiamata nominativa, com’è ora stabilita dalla legge, andrebbe regolamentata nella fase di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro. Le incertezze sui tempi e modi di presentazione della domanda hanno causato finora grosso disappunto da parte sia dei singoli datori sia da parte delle Agenzie per le lunghe file di attesa per quanto riguarda il ritiro e la consegna di moduli. Sarebbe forse più agevole che la DPL (forse domani lo Sportello Unico) raccolga durante l’anno le richieste di chiamata nominativa dandovi seguito al momento della pubblicazione del Decreto Flussi e che, inoltre, possano essere accolte domande inviate via e-mail e tramite Uffici Postali; sarebbe pertanto ragionevole che il Decreto Flussi tenesse conto delle domande regolarmente inoltrate,

            c) L’impegno imposto al datore di lavoro a provvedere alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza è un pesante deterrente per il datore di lavoro a stipulare contratti di lavoro regolari. Si ritiene quindi di eliminare tale clausola. Così come rappresenta un ulteriore onere in capo al datore di lavoro il fatto che, anche dopo il primo ingresso dello straniero in Italia per lavoro, questi garantisca la disponibilità al lavoratore di un alloggio avente requisiti non inferiori a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 5 bis Testo Unico);

            d) La legge 189/2002 annulla l’opportunità, prevista per i cittadini provenienti da Paesi extra UE e che avevano un contratto di lavoro, il diritto, in alternativa al mantenimento dei diritti previdenziali in Italia, di poter ottenere, al momento del rimpatrio, il rimborso dei contributi versati durante la loro permanenza in Italia, maggiorati del 5%.

 

A ciò si aggiunge che viene pure negato al lavoratore di Paesi extra U.E rimpatriato. ogni diritto a qualsiasi prestazione prima del 65° anno, operando quindi una discriminazione evidente rispetto ai lavoratori italiani. Non esiste, ad esempio, alcuna prestazione per donne lavoratrici che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano anche 20 o 30 anni di contributi; né esiste, per loro, il diritto alla reversibilità se il lavoratore rimpatriato decede prima del 65° anno.

Tutto ciò ben sapendo che in alcuni dei Paesi di provenienza di questi lavoratori e lavoratrici l’aspettativa di vita è di gran lunga inferiore che in Italia. Proprio a partire da queste condizioni le tre Organizzazioni ritengono che, per difendere e promuovere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici provenienti da paesi extra UE, sia necessario:

• garantire loro la parità di trattamento nelle prestazioni pensionistiche rispetto ai lavoratori italiani, a prescindere dal luogo di residenza e dunque anche in caso di rimpatrio;

• accelerare la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari;

• prevedere la possibilità di liquidare, all’atto del rimpatrio, la quota contributiva versata a carico del lavoratore.

            e) E’ ormai riconosciuto che il lavoro di Colf e di assistenti a persone in difficoltà ha assunto enorme rilievo sociale. Tant’è che la stessa regolarizzazione collegata alla emanazione della Legge 189/02 ha fatto emergere il bisogno di queste figure, in maniera sempre più evidente, da parte delle famiglie italiane di ogni ceto. Sarebbe perciò auspicabile che siano individuate forme di sgravi fiscali ( che vadano oltre quanto già previsto dall’articolo 10, comma 2 del DPR 917/86 come modificato dalla Legge 942/2000 che “ prevede la deducibilità fino all’importo massimo di Euro 1549,37 annui della contribuzione versata all’INPS”) per le famiglie al fine sia di permettere una maggiore regolarità dei rapporti lavorativi sia di ampliare il bacino di utenza che necessita di queste figure professionali. Inoltre diventa anche urgente dare maggiore riconoscimento ai/alle lavoratori/lavoratrici di questo settore sotto l’aspetto previdenziale.

 

f) Il lavoro autonomo: è una modalità sempre più scelta da parte di cittadini immigrati. La regolarizzaione collegata alla emanazione della Legge 189/02 non ha tenuto in alcun conto questa tipologia di lavoratori. Sarebbe bene che si trovi la modalità di dare attenzione, a determinate condizioni, anche a loro con una disposizione ad hoc.

 

 

3. Famiglia e Alloggio

 

            a) I ricongiungimenti familiari sono attualmente colpiti da ingiustificate restrizioni e prassi burocratiche : non è infatti in tal modo tutelato a sufficienza il diritto all’unità familiare garantito dalla nostra Costituzione e da diverse convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Viene limitato il diritto all’unità familiare qualora vi siano figli maggiorenni (ricongiungibili solo se invalidi totali) e/o genitori anziani (ricongiungibili se superiori a 65 anni di età e totalmente a carico).

 

Inoltre la vigente disciplina richiede la presentazione tra gli altri, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, di una serie di documenti (quali quelli attestanti i rapporti di parentela, coniugio e la minore età) relativi al ricongiungimento, preventivamente autenticati dalla autorità consolare italiana. Questo passaggio moltiplica notevolmente i tempi per inoltrare la richiesta di ricongiungimento e nello stesso tempo obbliga i parenti del richiedente a doversi recare più volte presso i Consolati. Aspetto quest’ultimo che risulta sempre più difficoltoso. Sembra, perciò, opportuno ristabilire la previgente normativa che non prevedeva in via preventiva l’autenticazione dei suddetti documenti. Il che aveva accelerato e reso snella l’intera procedura.

Infine ciò che maggiormente preoccupa è il fatto che la precarietà della condizione giuridica e lavorativa dello straniero pone gravi ostacoli anche agli altri suoi familiari che sono ancora all’estero ed hanno titolo al ricongiungimento;

            b) Tra le questioni più rilevanti che riguardano il percorso di cittadinanza degli immigrati, vi è quello relativo all’accesso alla casa. La tipologia e l’ampiezza delle abitazioni costituisce infatti un vincolo non solo per la stipula del contratto di soggiorno, e dunque per l’ingresso dell’immigrato nel nostro Paese, ma anche per le possibilità di ricongiungimento familiare. Il mercato propone all’immigrato affitti esosi in abitazioni precarie o affitti esosi in abitazioni normali ma condivise da più persone, spesso da più nuclei familiari, mentre risulta ben difficile per un immigrato l’accesso all’acquisto di una abitazione. La precarietà e la mancanza di dignità e decoro dell’abitare si collegano con l’esclusione sociale del cittadino straniero, delle famiglie e di intere comunità. In questo contesto si propone di incentivare quei progetti promossi dalle diverse realtà della società civile e sostenuti dagli enti locali rivolti al recupero/riqualificazione del patrimonio esistente e alla riqualificazione dei quartieri. Ciò è possibile anche coinvolgendo i datori di lavoro e le loro organizzazioni nella realizzazione di alloggi per immigrati e promuovendo un maggior coordinamento tra i vari livelli di governo, in modo tale da superare la frammentazione che spesso caratterizza le iniziative locali diminuendone l’efficacia. Per questo obiettivo si chiede di destinare il 20% delle quote del Fondo Sociale di competenza del Ministero del Welfare alle politiche di integrazione degli immigrati, puntando sul coinvolgimento a livello territoriale delle associazioni e degli organismi tuttora iscritti nell’apposito Registro;

            c) Si richiede che ai soggetti considerati dall’articolo 27 del Testo Unico (Ingresso per lavoro in casi particolari) sia concesso la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare.

 

 

4. Percorsi di Cittadinanza

 

            a) Per realizzare politiche inclusive e di promozione degli immigrati vanno superate le barriere di non conoscenza delle normative (doveri/vincoli-diritti/opportunità), di non familiarità con percorsi burocratici, incomprensioni culturali e di linguaggio. Tutto ciò per l’immigrato si traduce nella maggior parte dei casi in esclusione dal servizio e, per l’operatore, in un compito per il quale non possiede strumenti sufficienti e che per questo tende spesso a rifiutare o delegare. Diventa urgente che siano promossi ai livelli territoriali corsi di orientamento e di educazione interculturale rivolti a quanti lavorano nei servizi pubblici, usufruendo anche dell’apporto professionale dei mediatori culturali.

                        b) Un’attenzione speciale va dedicata ai minori stranieri che frequentano le scuole italiane: la scuola deve essere una grande opportunità di integrazione rispetto all’alto rischio di marginalità. Gli insegnanti e le altre figure professionali che operano nel settore devono avere la possibilità di intercettare i disagi e i bisogni peculiari di questi minori ed essere dotati di competenze specifiche per offrire risposte personalizzate in termini di facilitazione all’apprendimento, supporto linguistico, mediazione culturale. Sarebbe opportuno che le politiche scolastiche potessero essere modulate sulla base anche della realtà immigratoria. Diventa urgente rilanciare e dare dinamismo alla Commissione Intercultura presso il ministero della Pubblica Istruzione. E’ questa una necessità per una scuola che ormai percepisce, ancor più dello stesso Paese, la presenza di culture, religioni, sensibilità “altre”;

            c) Nell’ottica di una maggiore tutela garantita a livello internazionale, è opportuno accelerare la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari, così come l’Italia ha fatto con i paesi nei quali molti italiani sono emigrati, in modo tale da rendere effettivamente possibile il diritto alle prestazioni. Questa strada va perseguita, sia nei confronti dei Paesi dell’Europa dell’Est che stanno delineando le proprie politiche di Welfare, sia ampliando l’azione anche nei confronti di quei Paesi nei quali non esistono o sono deboli i sistemi Welfare. Con questi ultimi è possibile, all’atto della stipula di accordi bilaterali in materia di immigrazione (flussi, ingressi contingentati, formazione professionale,...), proporre programmi di ricerca e di cooperazione (institution building) proprio in materia di sistemi di sicurezza sociale.

            d) Il diritto di voto e alla cittadinanza. Più volte le Associazioni per gli immigrati hanno chiesto la partecipazione dei cittadini dei Paesi extra UE al voto amministrativo, prima ancora che la proposta venisse formulata dal Vicepresidente Fini. E’ il momento di concederlo viste anche le proposte avanzate da più espressioni politiche e dagli stessi enti locali. Il renderlo possibile diverrebbe un atto di civiltà anche in considerazione delle battaglie fatte per questo stesso diritto per gli italiani all’estero. Di pari passo dovrebbe viaggiare la revisione della Legge sulla Cittadinanza sia per contemperare lo ius sanguinis con lo ius soli (sono già oltre 300.000 i bambini nati in Italia da famiglie immigrati) sia per ridurre a cinque gli anni di residenza previsti per l’ottenimento della stessa.

 

 

5. Lotta al traffico di esseri umani e protezione delle vittime

 

L’art. 18 del T.U. sull’Immigrazione rappresenta un atto di civilità ed è frutto di ricca collaborazione tra privato sociale e Istituzioni. E’ ormai noto l’ampia e diffusa attenzione che esso ha riscosso da vari Governi, a livello internazionale, per l’innovazione e la tempestività nell’azione di lotta contro il traffico di persone. Così altrettanto per quanto riguarda il metodo di protezione, recupero e integrazione sociale e lavorativa delle vittime. L’esperienza assunta dal Coordinamento Nazionale contro la tratta, promosso dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrantes, insieme ad altri Organismi e Associazioni, fin dal 1995, dice quanto determinante sia stato il ruolo e la collaborazione di Associazioni, Organismi e Enti vari sia per la lotta alla criminalità che organizza il traffico sia per la salvaguardia delle vittime. Come noto, la grande maggioranza delle vittime è sfruttata, e spesso schiavizzata, nell’ambito della prostituzione.

 

A tal motivo si desidera porre all’attenzione due questioni:

  • la prostituzione sulle strade è collegata in gran parte allo sfruttamento sessuale di persone straniere (donne e uomini anche minori), irregolari o clandestine, provenienti da vari Paesi, e costrette a prostituirsi. Dalle strade la prostituzione si sta già spostando rapidamente nei luoghi chiusi, rendendo più difficili gli interventi di prevenzione, tutela della salute, protezione sociale soprattutto in favore delle vittime della tratta; il ddl 3826/2003 di iniziativa governativa sulla prostituzione deve porre la massima attenzione a questo risvolto dei provvedimenti previsti, che di fatto rischiano di favorire le organizzazioni criminali che potranno “coprire” le proprie attività (il racket potrebbe acquisire interi stabili strutturandoli progressivamente in zone a luci rosse o eros center);

  • lo stesso ddl all’art. 5 comma 1, là dove stabilisce che “alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600bis del codice penale e 4 delle presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del caso”, sembra porsi in netto contrasto con il contenuto e la filosofia dell’art. 18 T.U. immigrazione, per questa esplicita equiparazione fra le vittime di tratta ed i collaboratori di giustizia. Infatti, l’equiparazione delle donne ai collaboratori di giustizia va nella direzione di criminalizzare le donne concedendo il permesso di soggiorno su criteri premiali (la donna non è più vista come soggetto di diritti lesi); si esprime viva preoccupazione inoltre per il fatto che già ora il settanta per cento dei permessi di soggiorno alle vittime di tratta è concesso soltanto a fronte di provate denunce dei trafficanti.

 

 

6. L’azione e il ruolo dei Patronati

 

L’entrata in vigore della nuova legge sui patronati, L.152/2001, prevede la possibilità per gli immigrati di essere accompagnati dagli enti di patronato nella gestione delle loro pratiche di permanenza (superando di fatto la limitazione al solo art. 22 comma 14 T.U. immigrazione). Gli enti di patronato sono abilitati all’accompagnamento degli immigrati nella gestione delle loro pratiche di permanenza, di previdenza e di lavoro anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private, con forme di accreditamento presso le suddette istituzioni, soprattutto presso ministeri o loro distaccamenti, regioni, enti locali, Prefettura-UTG, Sportello Unico per l’immigrazione.

Ai patronati potrebbe essere altresì riconosciuta la legittimazione a svolgere attività di informazione, tutela, consulenza, orientamento, in accordo con l’ANCI, così come previsto dall’art 32 della L. 189/2002 che ha modificato l’art.1sexies della L.39/1990. Tale attività è proponibile anche presso i Centri di Permanenza Temporanea.

Secondo il combinato disposto di cui agli art. 21 co.4 bis e art 23 della L.286/1998 (Titoli di prelazione) si riconoscono come possibili forme di collaborazione con strutture pubbliche e private, anche all’estero, le seguenti attività: preselezione all’estero di lavoratori, incontro domanda-offerta di lavoro, coordinamento delle attività formative, procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

 

 

7. I Centri di Permanenza Temporanea.

 

Essi, a prescindere dalla legittimità o convenienza dell’istituo stesso, troppo spesso hanno rappresentato la disumanizzazione delle persone. Perciò, se e fin quando questi centri rimangono aperti, la loro gestione sia rispettosa delle vicende delle persone e della loro dignità. E’ necessario che sia garantita la tutela dei diritti, in particolare dei richiedenti asilo, dei minori e delle famiglie. La presenza dell’associazionismo, all’interno dei Centri, è auspicabile non però come fattore occasionale ma come permanente opportunità di dialogo tra le Istituzioni, la società civile e gli stranieri ivi trattenuti. E’ pertanto importante l’introduzione di uffici di informazione e di orientamento circa la fruizione dei diritti, cui indirizzare le persone alla loro entrata, prima ancora di passare negli uffici della Questura, dove si decidono le loro sorti. Riteniamo che i Patronati, che sono enti di funzione pubblica, sulla base della Legge che li regolano, potrebbero ricoprire questo ruolo anche, eventualmente, in collaborazione con le Associazioni.

 

 

8. Il diritto di asilo.

 

I tre Organismi, facendo proprie le richieste già avanzate da un recente documento emanato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (di cui sono membri fondatori), ribadiscono che la proposta di legge organica sull’asilo, di prossima discussione all’Assemblea della Camera, conosca un iter veloce ma capace di tener conto dell’asilo come espressione di umanità, generosità e solidarietà con chi è perseguitato nel proprio Paese. In tal senso si spera fortemente che non prevalgano logiche restrittive.

In riferimento proprio all’istituto dell’asilo, le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, esprimono forte riserva sui recenti respingimenti in Libia. Le spiegazioni finora ufficialmente addotte non possono soddisfare tanto più che non si conosce la sorte di questi respinti una volta consegnati alle autorità libiche. Sarebbe opportuna una maggiore chiarezza su questi fatti. Altrettanto viene espressa riserva sull’idea di costituzione di CPT all’estero: rimangono aperti problemi di garanzia e di tutela sui diritti fondamentali.

 

 

9. Accordi bilaterali e Cooperazione allo sviluppo

I tre Organismi ritengono urgente, per il Governo, attivare con maggiore solerzia l’azione diplomatica con i Paesi di più alta provenienza degli immigrati affinché si stipulino accordi bilaterali tesi a garantire i diritti delle persone e a dare opportunità legali per l’inserimento regolare nei nostri territori.

E’ necessario che in questi Paesi possano sorgere opportunità che rendano l’emigrazione una libera scelta e non una costrizione per tentare di vivere; allo scopo si fa urgente rivalutare l’azione di cooperazione internazionale che in questi ultimi tempi ha subìto, da parte del Governo, un consistente, quanto dannoso, ridimensionamento.

Anche il recente parere contrario dato dal governo alla decisione della Commissione Bilancio della Camera di riammettere la proposta di legge sulla deducibilità fiscale delle donazioni alle ONLUS, esprime una miopia politica che certo non aiuta a sviluppare né la cooperazione stessa nè quella rete di solidarietà e di corresponsabilità necessaria per la crescita e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo.

 

Le ACLI, la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes nel ringraziare per l’attenzione e la disponibilità rivolte alle proprie istanze, ribadiscono che la crescita di una democrazia autentica deve dare visibilità a quanti restano, spesso a causa delle stesse leggi, nella penombra. Molte delle realtà locali delle tre Organizzazioni vivono il disagio provato da tanti cittadini immigrati e dalle loro famiglie proprio a causa della limitazione del riconoscimento dei diritti di cittadinanza. La sperimentazione di raporti di lavoro, di confronto, di solidarietà sta dando, invece, segnali di una convivenza possibile che indicano l’apporto innovativo che la società civile può portare all’evoluzione delle leggi, al loro rispetto e al dialogo tra culture e religioni.

 

Roma, 9 novembre 2004

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