Terrorismo e diritti: un equilibrio difficile. 

di Roberto Oliveri del Castello, magistrato, Magistratura Democratica di Bari

 

Un dato sociologico piuttosto banale ma da ribadire con chiarezza è che il rapporto tra società e criminalità è caratterizzato da uno strettissimo dinamismo parallelo. Così una società arretrata viene caratterizzata da forme arcaiche di criminalità, mentre società avanzate e complesse invece sono caratterizzate da forme sempre più articolate di aggressione ai beni umani.

Ciò posto, è evidente che in una società con dinamiche ed interconnessioni globali come quella attuale anche il crimine disvela connotati globali, e i mezzi di contrasto giudiziari devono seguirne e penetrarne necessariamente la complessità, senza indulgere  a semplificazioni pericolose sul piano delle garanzie, che potrebbero far scivolare gli ordinamenti più avanzati verso l’ingiustizia e l’arbitrio.

E’ ormai chiaro che la modernità ci sta ponendo di fronte a sfide impensate solo pochi anni fa, tra cui, oltre al terrorismo internazionale, vi sono anche i problemi legati al progresso tecnologico-scientifico, all’incontrollato sviluppo economico dei paesi industrializzati, in definitiva alla crisi del tradizionale rapporto libertà-sicurezza[1], tutti dati che probabilmente andrebbero letti in modo congiunto poiché nella società dell’incertezza e del rischio, tutto è interconnesso[2].

Se così è, scelte politiche in materia di terrorismo sono destinate a fallire se al contempo non si affrontano i problemi dello sviluppo e del sottosviluppo, della povertà del terzo mondo, degli squilibri tra gli stati più industrializzati e gli altri, così come sono destinate a fallire scelte di politica giudiziaria globale che volessero affrontare e risolvere i problemi connessi al terrorismo mediante un pericoloso allontanamento dal terreno delle garanzie giuridiche costruite in oltre due secoli di costituzionalismo e di stato di diritto, indulgendo a scelte improntate a sostanzialismo inquisitorio sul presupposto di una presunta “diversità” del terrorismo da altri tipi di reato.

Di questi pericoli sembra consapevole A. Dershowitz, secondo il quale le democrazie occidentali devono continuare ad applicare la regola dell’oltre il ragionevole dubbio, poiché “…è meglio che dieci criminali colpevoli finiscano liberi piuttosto che condannare anche una sola persona innocente”, richiamando come “La Corte Suprema (abbia) ripetutamente affermato la necessità che il processo debba dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio” [3].

Da ciò deriva una forte critica alle ordinanze militari[4] del Presidente americano Bush, istitutive del Camp Delta di Guantanamo, e del processo speciale istituito per i sospettati di terrorismo, per il fatto che tali sospettati “possono essere processati in segreto da una commissione militare e condannati a morte sulla base di voci e dicerie, senza potersi appellare ad alcuna corte civile, nemmeno alla Corte Suprema (…) radunati e detenuti in una località appropriata per un periodo indefinito, senza avere accesso ad un tribunale (…) né il sospettato avrà un’opportunità adeguata di difendersi, perché non saranno seguite le normali regole che presiedono alla raccolta e alla presentazione delle prove, e quindi alla regola dell’oltre il ragionevole dubbio”.

La posizione di Dershowitz sembrerebbe chiarissima e univoca nella condanna dei metodi utilizzati negli ultimi anni dagli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, se non propendesse, ad un certo punto, per una sorprendente legalizzazione della tortura (vista come “scelta drammatica” ma ammissibile) attraverso l’introduzione di un mandato giudiziario obbligatorio nei confronti del terrorista a conoscenza di un attentato imminente[5] (dato alquanto difficile da accertare), al fine di renderne “trasparente” il trattamento.

Il suo punto di partenza in realtà è che la tortura esiste quale prassi poliziesco-amministrativa, e che in casi eccezionali, autorizzata dalla magistratura, praticata da personale medico, potrebbe risolversi in un utile contributo ad indagini nei confronti di soggetti che preparano “attentati terroristici imminenti”, in sostanza sacrificando il diritto del detenuto all’intangibilità fisica per la salvezza di innocenti, in applicazione dei precetti dell’utilitarismo classico.

Sulla effettiva distanza tra le tesi di Dershowitz e l’utilitarismo di Bentham molto è stato scritto[6].

Basti dire, in sintesi, che sarà sempre estremamente difficile determinare quanto il detenuto sia effettivamente a conoscenza di “progetti terroristici”, quanto sia invece un innocente capitato nelle mani degli inquirenti, e quanto il diniego alle domande degli inquirenti sia manifestazione di innocenza o di non collaborazione.

Sembravano argomenti scontati già in epoca illuministica, ma oggi, con il ritorno palese a tattiche inquisitorie mai del tutto sopite, richiamare il pensiero di qualche classico non è proprio inutile.

La migliore sintesi critica pare quella, di quasi tre secoli fa, del Beccaria, che sullo specifico punto rilevava che “la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è  dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi?[7].

Non si comprende, infine, come Dershowitz renda la sua posizione sulla tortura compatibile con il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che vieta la costrizione personale (slavery or involuntary servitude) se non come pena conseguente ad un giusto processo (due process) nel quale si è stati riconosciuti colpevoli di un reato con la dovuta procedura[8].

Tuttavia, l’indulgenza verso l’accantonamento, più o meno consapevole, delle più elementari garanzie dell’habeas corpus e dello stato di diritto (i cui esempi più eclatanti sono Guantanamo ed Abu Grhaib, ormai sinonimo di torture e maltrattamenti ai prigionieri) non sono una prerogativa del paese che per primo ha introdotto nella sua Costituzione il due process e la rule of law.

Anche nel resto dell’Occidente la crisi successiva all’11 settembre 2001 ha imposto una pericolosa restrizione delle garanzie previste dall’ordinamento penale: un esempio di come anche il nostro legislatore abbia espresso, in un momento di particolare emotività connessa ad un evento straordinariamente traumatico, è dato dalla modifica dell’art. 270 bis c.p. avvenuto, all’indomani della tragedia dell’11 settembre 2001, ed ulteriormente modificato ed integrato con la recente legge n. 155/05 del luglio scorso.

Con l’attuale formulazione si cerca di colmare il vuoto di una definizione di terrorismo o degli atti con finalità di terrorismo, che viene oggi data dal terzo comma dell’art. 270bis e  dall’art. 270 sexies c.p..

Il primo prevede come reati terroristici gli atti commessi al fine di “intimidire gravemente la popolazione; costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale; attentati alla vita di una persona che possano causarne il decesso; attentati gravi all’integrità fisica di una persona; sequestro di persona e cattura di ostaggi; distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero luoghi pubblici o di proprietà private che possano mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo o di passeggeri o di trasporto di merci; fabricazione, detenzione, acquisto, trasporto o uso di armi, esplosivi armi atomiche, biologiche e chimiche; diffusione di sostanze pericolose, cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; manomissioni o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; minaccia di realizzare tali comportamenti”. Il secondo prevede come necessari un requisito oggettivo, ovvero il “grave danno ad un paese o ad un’organizzazione internazionale”, ed uno soggettivo, dato dallo scopo dell’agente nell”’intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.”

A parte lo sforzo definitorio che si concretizza in una pedante elencazione (e l’evidente corrispondenza di gran parte del contenuto della nuova normativa a quanto realizzato in questi ultimi anni di guerre portate da USA e alleati contro Jugoslavia, Afganistan e Iraq senza alcuna autorizzazione da parte dell’ONU[9]), l’effetto di questa riforma è quello di escludere dal novero della legittimità una serie di atti che, oggetto di studi intensissimi negli ultimi tre secoli, nel contesto internazionale sono invece consentiti, e nella costituzione tedesca addirittura previsti come diritto (art. 20 comma 4°), ovvero quelli che affondano la loro legittimazione nel diritto di resistenza, concepito come diritto naturale di gruppi sociali organizzati o di tutto il popolo ad opporsi con ogni mezzo, anche violento, contro l’esercizio abusivo e tirannico del potere statale[10].

Sarebbe viceversa bastato inserire una semplice indicazione per discriminare nettamente i comportamenti illeciti da quelli non rientranti nel contesto terroristico, ovvero indicare come civili gli obiettivi degli atti terroristici, e militari quelli che invece, grosso modo, possono essere quelli che fanno ritenere i soggetti agenti come coinvolti in una guerra di liberazione.

Non si sarebbe così escluso il terrorismo mediorientale, che pone i civili tra le vittime preferite proprio al fine di terrorizzare le popolazioni, e al contempo si sarebbe data una definizione più equilibrata degli atti terroristici senza far rientrare nel calderone le guerre di liberazione da poteri statali tirannici, come nella migliore tradizione giusnaturalistica, da Althus e Grotius a Locke, Rouseau e Condorcet.

Ma il nostro legislatore è in grado di comprendere una differenza scomoda?

 

 


[1] Cfr. F. Stella, Giustizia e modernità, Giuffrè, 2003, pag. 4.

[2] Cfr. Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, 1999, e ancor più U. Beck, La società del rischio: verso una seconda modernità, Einaudi, 2002; idem Un mondo a rischio, Einaudi, 2002.

[3] Cfr. A.  Dershowitz, Terrorismo, 2003.pag. 177 e ss.

[4] Per una consultazione del testo si veda in C. Bonini, Guantanamo, Einaudi, 2003, nonché, volendo, R. Oliveri del Castillo, Diritti umani nell’America del XXI secolo, in Diritto e Giustizia, Giuffrè, n. 1/04;

[5] Cfr. A.  Dershowitz, cit., pag. 118 e ss.

[6] Cfr. A. Gianelli e M.P. Paternò (a cura di), Tortura di Stato – le ferite della democrazia, Carocci, 2004, pag. 35 e ss..

[7] Cfr. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di A. Burgio, Feltrinelli, Milano, 1991, pag. 64.

[8] Cfr. il V e il XIII emendamento della Costituzione americana, in D.Sacerdoti Mariani, A.Reposo e M.Patrono, Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d’America, Sansoni, iv edizione, 1999.

[9] Cfr. L. Bimbi (a cura di) Not in my name, Editori Riuniti, 2003,

[10] Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione- teoria del garantismo penale, Laterza, Roma – Bari, pag. 847.

 

torna su