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Terrorismo e diritti: un equilibrio difficile.
di Roberto
Oliveri del Castello,
magistrato,
Magistratura Democratica di Bari
Un dato
sociologico piuttosto banale ma da ribadire con chiarezza è che il
rapporto tra società e criminalità è caratterizzato da uno strettissimo
dinamismo parallelo. Così una società arretrata viene caratterizzata da
forme arcaiche di criminalità, mentre società avanzate e complesse
invece sono caratterizzate da forme sempre più articolate di aggressione
ai beni umani.
Ciò
posto, è evidente che in una società con dinamiche ed interconnessioni
globali come quella attuale anche il crimine disvela connotati globali,
e i mezzi di contrasto giudiziari devono seguirne e penetrarne
necessariamente la complessità, senza indulgere a semplificazioni
pericolose sul piano delle garanzie, che potrebbero far scivolare gli
ordinamenti più avanzati verso l’ingiustizia e l’arbitrio.
E’ ormai
chiaro che la modernità ci sta ponendo di fronte a sfide impensate solo
pochi anni fa, tra cui, oltre al terrorismo internazionale, vi sono
anche i problemi legati al progresso tecnologico-scientifico,
all’incontrollato sviluppo economico dei paesi industrializzati, in
definitiva alla crisi del tradizionale rapporto libertà-sicurezza,
tutti dati che probabilmente andrebbero letti in modo congiunto poiché
nella società dell’incertezza e del rischio, tutto è
interconnesso.
Se così
è, scelte politiche in materia di terrorismo sono destinate a fallire se
al contempo non si affrontano i problemi dello sviluppo e del
sottosviluppo, della povertà del terzo mondo, degli squilibri tra gli
stati più industrializzati e gli altri, così come sono destinate a
fallire scelte di politica giudiziaria globale che volessero affrontare
e risolvere i problemi connessi al terrorismo mediante un pericoloso
allontanamento dal terreno delle garanzie giuridiche costruite in oltre
due secoli di costituzionalismo e di stato di diritto, indulgendo a
scelte improntate a sostanzialismo inquisitorio sul presupposto di una
presunta “diversità” del terrorismo da altri tipi di reato.
Di
questi pericoli sembra consapevole A. Dershowitz, secondo il quale le
democrazie occidentali devono continuare ad applicare la regola
dell’oltre il ragionevole dubbio, poiché “…è meglio che dieci criminali
colpevoli finiscano liberi piuttosto che condannare anche una sola
persona innocente”, richiamando come “La Corte Suprema (abbia)
ripetutamente affermato la necessità che il processo debba dimostrare la
colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio”
.
Da ciò
deriva una forte critica alle ordinanze militari
del Presidente americano Bush, istitutive del Camp Delta di Guantanamo,
e del processo speciale istituito per i sospettati di terrorismo, per il
fatto che tali sospettati “possono essere processati in segreto da una
commissione militare e condannati a morte sulla base di voci e dicerie,
senza potersi appellare ad alcuna corte civile, nemmeno alla Corte
Suprema (…) radunati e detenuti in una località appropriata per un
periodo indefinito, senza avere accesso ad un tribunale (…) né il
sospettato avrà un’opportunità adeguata di difendersi, perché non
saranno seguite le normali regole che presiedono alla raccolta e alla
presentazione delle prove, e quindi alla regola dell’oltre il
ragionevole dubbio”.
La
posizione di Dershowitz sembrerebbe chiarissima e univoca nella condanna
dei metodi utilizzati negli ultimi anni dagli Stati Uniti nella lotta al
terrorismo, se non propendesse, ad un certo punto, per una sorprendente
legalizzazione della tortura (vista come “scelta drammatica” ma
ammissibile) attraverso l’introduzione di un mandato giudiziario
obbligatorio nei confronti del terrorista a conoscenza di un attentato
imminente
(dato alquanto difficile da accertare), al fine di renderne
“trasparente” il trattamento.
Il suo
punto di partenza in realtà è che la tortura esiste quale prassi
poliziesco-amministrativa, e che in casi eccezionali, autorizzata dalla
magistratura, praticata da personale medico, potrebbe risolversi in un
utile contributo ad indagini nei confronti di soggetti che preparano
“attentati terroristici imminenti”, in sostanza sacrificando il diritto
del detenuto all’intangibilità fisica per la salvezza di innocenti, in
applicazione dei precetti dell’utilitarismo classico.
Sulla
effettiva distanza tra le tesi di Dershowitz e l’utilitarismo di Bentham
molto è stato scritto.
Basti
dire, in sintesi, che sarà sempre estremamente difficile determinare
quanto il detenuto sia effettivamente a conoscenza di “progetti
terroristici”, quanto sia invece un innocente capitato nelle mani degli
inquirenti, e quanto il diniego alle domande degli inquirenti sia
manifestazione di innocenza o di non collaborazione.
Sembravano argomenti scontati già in epoca illuministica, ma oggi, con
il ritorno palese a tattiche inquisitorie mai del tutto sopite,
richiamare il pensiero di qualche classico non è proprio inutile.
La
migliore sintesi critica pare quella, di quasi tre secoli fa, del
Beccaria, che sullo specifico punto rilevava che “la tortura è data
ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è
dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità,
come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da
scuoprirsi?”.
Non si
comprende, infine, come Dershowitz renda la sua posizione sulla tortura
compatibile con il XIII emendamento della Costituzione degli Stati
Uniti, che vieta la costrizione personale (slavery or
involuntary servitude) se non come pena conseguente ad un giusto
processo (due process) nel quale si è stati riconosciuti
colpevoli di un reato con la dovuta procedura.
Tuttavia, l’indulgenza verso l’accantonamento, più o meno consapevole,
delle più elementari garanzie dell’habeas corpus e dello stato di
diritto (i cui esempi più eclatanti sono Guantanamo ed Abu Grhaib, ormai
sinonimo di torture e maltrattamenti ai prigionieri) non sono una
prerogativa del paese che per primo ha introdotto nella sua Costituzione
il due process e la rule of law.
Anche
nel resto dell’Occidente la crisi successiva all’11 settembre 2001 ha
imposto una pericolosa restrizione delle garanzie previste
dall’ordinamento penale: un esempio di come anche il nostro legislatore
abbia espresso, in un momento di particolare emotività connessa ad un
evento straordinariamente traumatico, è dato dalla modifica dell’art.
270 bis c.p. avvenuto, all’indomani della tragedia dell’11 settembre
2001, ed ulteriormente modificato ed integrato con la recente legge n.
155/05 del luglio scorso.
Con
l’attuale formulazione si cerca di colmare il vuoto di una definizione
di terrorismo o degli atti con finalità di terrorismo, che viene oggi
data dal terzo comma dell’art. 270bis e dall’art. 270 sexies c.p..
Il primo
prevede come reati terroristici gli atti commessi al fine di “intimidire
gravemente la popolazione; costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere
un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale; attentati alla vita di una persona che
possano causarne il decesso; attentati gravi all’integrità fisica di una
persona; sequestro di persona e cattura di ostaggi; distruzioni di vasta
portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto,
infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse
situate sulla piattaforma continentale ovvero luoghi pubblici o di
proprietà private che possano mettere a repentaglio vite umane o causare
perdite economiche considerevoli; sequestro di aeromobili o navi o di
altri mezzi di trasporto collettivo o di passeggeri o di trasporto di
merci; fabricazione, detenzione, acquisto, trasporto o uso di armi,
esplosivi armi atomiche, biologiche e chimiche; diffusione di sostanze
pericolose, cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui
effetti mettano in pericolo vite umane; manomissioni o interruzione
della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali
il cui effetto metta in pericolo vite umane; minaccia di realizzare tali
comportamenti”. Il secondo prevede come necessari un requisito
oggettivo, ovvero il “grave danno ad un paese o ad un’organizzazione
internazionale”, ed uno soggettivo, dato dallo scopo dell’agente
nell”’intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale.”
A parte
lo sforzo definitorio che si concretizza in una pedante elencazione (e
l’evidente corrispondenza di gran parte del contenuto della nuova
normativa a quanto realizzato in questi ultimi anni di guerre portate da
USA e alleati contro Jugoslavia, Afganistan e Iraq senza alcuna
autorizzazione da parte dell’ONU),
l’effetto di questa riforma è quello di escludere dal novero della
legittimità una serie di atti che, oggetto di studi intensissimi negli
ultimi tre secoli, nel contesto internazionale sono invece consentiti, e
nella costituzione tedesca addirittura previsti come diritto (art. 20
comma 4°), ovvero quelli che affondano la loro legittimazione nel
diritto di resistenza, concepito come diritto
naturale di gruppi sociali organizzati o di tutto il popolo ad opporsi
con ogni mezzo, anche violento, contro l’esercizio abusivo e tirannico
del potere statale.
Sarebbe
viceversa bastato inserire una semplice indicazione per discriminare
nettamente i comportamenti illeciti da quelli non rientranti nel
contesto terroristico, ovvero indicare come civili gli obiettivi degli
atti terroristici, e militari quelli che invece, grosso modo,
possono essere quelli che fanno ritenere i soggetti agenti come
coinvolti in una guerra di liberazione.
Non si
sarebbe così escluso il terrorismo mediorientale, che pone i civili tra
le vittime preferite proprio al fine di terrorizzare le popolazioni, e
al contempo si sarebbe data una definizione più equilibrata degli atti
terroristici senza far rientrare nel calderone le guerre di liberazione
da poteri statali tirannici, come nella migliore tradizione
giusnaturalistica, da Althus e Grotius a Locke, Rouseau e Condorcet.
Ma il
nostro legislatore è in grado di comprendere una differenza scomoda?
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